Nel diritto internazionale, le acque interne sono i fiumi, i laghi e la porzione di mare interna alla linea di base, ovvero alla linea di bassa marea della costa. Al pari delle altre zone del mare, le regole e la disciplina delle acque interne sono dettate dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, tuttora in vigore.
Nelle acque interne la sovranità dello Stato è pari a quella che esso esercita sulla terraferma. Non vale quindi il diritto di passaggio inoffensivo (che deve essere concesso nel mare territoriale): le navi straniere che desiderano transitare nelle acque interne devono chiedere l’autorizzazione allo Stato costiero, che può arbitrariamente rifiutarla o concederla solo a determinate condizioni. Le navi straniere autorizzate ad entrare nelle acque interne sono sottoposte alle leggi dello Stato costiero, con un’unica eccezione: la giurisdizione penale per i reati commessi su navi straniere attraccate in un porto è attribuita (solitamente) allo Stato di bandiera, salvo che il comandante della nave non richieda l’intervento delle autorità locali, che vi sia pericolo per la pace e la sicurezza dello Stato costiero o che siano violate norme doganali (art. 8 Convenzione di Montego Bay). I reati commessi nel porto e i reati ivi commessi dall’equipaggio di una nave straniera ricadono sempre nella giurisdizione dello Stato costiero.