Un apparecchio galleggiante è, secondo il Regolamento che tratta questi mezzi collettivi di salvataggio (Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 412), un “mezzo galleggiante (che non sia imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio, salvagente anulare o cintura di salvataggio), destinato a sostenere un numero determinato di persone che si trovano nell’acqua e di costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche”.
Le caratteristich principali degli apparecchi galleggianti gonfiabili, da usarsi come mezzi di salvataggio collettivi esclusivamente sulle unità da diporto, sono:
• essere contenuto in una valigia o custodia in modo da poter resistere alle condizioni d’usura;
• essere utilizzabile e stabile, qualunque sia la faccia con cui galleggia;
• avere un dispositivo di galleggiabilità costituito da camere d’aria sovrapposte in numero pari, gonfiabili per insufflazione di gas o aria in pressione, (non sono ammessi sistemi di gonfiamento manuali e/od orali);
• poter essere gonfiato con due bombole di gas compresso, da attivare simultaneamente con un’unica manovra di strappo con l’apparecchio galleggiante nella propria custodia.
Anche questo mezzo di salvataggio deve essere marcato con i seguenti dati (leggibili e indelebili):
• nome del fabbricante e dell’eventuale importatore;
• nome o sigla del modello;
• numero delle persone che è autorizzato a portare;
• istruzioni d’impiego anche in lingua italiana;
• estremi dell’atto d’approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo;
• mese e anno della carica delle bombole di gonfiaggio.
Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere sottoposti a controllo ogni quattro anni. Il controllo è effettuato da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata, che al termine conferma la certificazione con apposita targhetta adesiva fustellata, da incollare sull’apparecchio e sulla sua custodia