I natanti sono beni mobili non registrati. Non hanno l’obbligo dell’iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) tenuti dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi: non hanno quindi né una licenza di navigazione, né un certificato di sicurezza. Il solo documento di bordo, necessario per la navigazione, è il libretto di uso del motore che, dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171(Codice della Navigazione da Diporto), è stato sostituito dalla dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore, oppure dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea. I libretti d’uso del motore già rilasciati sono tuttora validi.Il proprietario del natante ha comunque facoltà di iscriverlo: in tal caso i natanti registrati seguono il regime giuridico delle imbarcazioni.
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