Skip to main content

Il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999 n. 387, riporta il “Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto” relativamente ai seguenti segnali:
• razzi a paracadute;
• fuochi a mano (luce rossa);
• segnali fumogeni galleggianti.
Per ciascuno di questi segnali sono riportate le caratteristiche di progetto, conservazione e innesco. In particolare, sull’involucro contenitore devono essere riportate in modo indelebile e leggibile, oltre alle istruzioni scritte (anche in lingua italiana) o figure che illustrano chiaramente l’uso del segnale, i seguenti dati:
• nome e sede del fabbricante e dell’eventuale importatore;
• nome o sigla del modello;
• data di fabbricazione;
• estremi dell’atto d’approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.
I citati segnali scadono dopo quattro anni dalla data di fabbricazione.

Leave a Reply