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Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
6° Reparto – Sicurezza della navigazione

Decreto 2 luglio 1999, n. 274.
( G.U. n. 186 del 10 agosto 1999)
Regolamento recante modifica delle modalità di utilizzazione delle carte nautiche per le
unità abilitate alla navigazione da diporto ed all’esercizio della pesca costiera (locale e
ravvicinata).
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista legge n. 68 in data 2 febbraio 1960 «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla
disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici»;
Visto l’articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51;
Vista la legge n. 616 in data 5 giugno 1962, «Sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare»;
Vista la legge n. 50 in data 11 febbraio 1971 «Norme sulla navigazione da diporto», e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 435 in data 8 novembre 1991 «approvazione
del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, «Approvazione del regolamento di sicurezza per le
navi abilitate all’esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)»;
Visto il decreto ministeriale n. 232 in data 21 gennaio 1994 «Regolamento di sicurezza per la
navigazione da diporto»;
Ritenuto necessario consentire l’utilizzo di strumenti al passo con l’evoluzione ed il
progresso-tecnologico anche al fine di non ostacolare le ricerche volte migliorarne le caratteristiche
e l’affidabilità;
Visto il parere dell’Istituto idrografico della Marina, espresso con il foglio n. C.G.R.P. 05149, in data
5 magio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3517/UL in data
2 luglio 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella
adunanza del 21 giugno 1999:
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
6° Reparto – Sicurezza della navigazione –
2
adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Le carte nautiche su supporto cartaceo Prescritte per la navigazione da diporto e per le navi
abilitate all’esercizio alla pesca costiera dai regolamenti approvati con i decreti ministeriali 21
gennaio 1994, n. 232, e 22 giugno 1982, possono essere sostituite da sistemi elettronici di ausilio
alla navigazione, che impieghino cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia ufficiale
ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68.
Art. 2
Le caratteristiche, i requisiti e gli standard dei sistemi di ausilio alla navigazione, di cui al
precedente articolo, saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sulla base delle indicazioni tecniche dell’Istituto idrografico della Marina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 luglio 1999
il Ministro: TREU
VISTO, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 222

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