La l. 5 febbr. 1992, n. 102, ha definito l’a. come l’insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici. L’attivitè di a. è considerata a tutti gli effetti come attivitè imprenditoriale quando i redditi che ne derivano al soggetto che la esercita sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivitè economiche non agricole svolte dallo stesso. In base a tale legge, modificata dalla l. 27 marzo 2001, n. 122, sono imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l’a. e le connesse attivitè di prelievo sia in acque dolci, sia in acque salmastre e marine. Il d. lgs. 18 maggio 2001, n. 226, ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore della pesca e dell’a., ha dettato i principi generali in materia, definendo l’imprenditore ittico e le attivitè connesse a quelle di pesca e prevedendo, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche in attuazione del principio di sostenibilitè, l’istituzione di distretti di pesca comprendenti aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Il d. lgs. 4 ago. 2008, n. 148, in attuazione della direttiva 2006/88/CE, abroga la legislazione primaria esistente in materia di polizia sanitaria e stabilisce le nuove norme che disciplinano l’immissione sul mercato, l’importazione e il transito di animali d’acquacoltura e dei relativi prodotti.
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